| Strade silvo-pastorali |
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l’elenco delle strade silvo-pastorali ricadenti nel territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n.3267:
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992) DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALEArt. 1 (Finalità).1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.([1]) Art. 2 (Strade silvo-pastorali).1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive. 2. Sono assimilate alle strade silvopastorali: a) le piste forestali; b) le piste di esbosco; c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria; d) i sentieri e le mulattiere; e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita; f) i prati, i pratipascoli e i boschi. 3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. ([2]) Art. 3 (Classificazione delle strade silvo-pastorali).1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. ([3]) Art. 4 - (Disciplina della circolazione).1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. 2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979. 3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore. 5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. 6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pratipascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. ([4]) 7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. ([5])
Art. 4 bis (Famiglie regoliere).1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera. ([6])
Art. 5 (Attività ricreative).1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada. 2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio. Art. 6 (Piano della viabilità silvo-pastorale).1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. ([7]) 2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’ consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi. ([8]) 3. omissis ([9]) 4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi. Art. 7 - (Sanzioni amministrative).1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire b) da lire c) da lire 2. Per l'applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689". a) al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2; b) alle Comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricomprese alle Province. ([10]) Art. 8 (Vigilanza).1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni. ([11]) Art. 9 (Abrogazione).1. E' abrogata la lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. Art. 10 (Dichiarazione d'urgenza).1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'/leggi/1971/71ls0340.html#art44articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
([1]) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([2]) Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([3]) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([4]) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. ([5]) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([6]) Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. ([7]) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([8]) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. ([9]) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. ([10]) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([11]) L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
([1]) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) Comma modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L’articolo in precedenza è stato sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. ([1]) Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) Articolo aggiunto da comma 1 art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. ([1]) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. Si fa presente che il termine di un anno per la redazione del piano è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge: vedi art. 7, comma 1 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. ([1]) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. ([1]) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19. ([1]) L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 dispone che le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste e l’economia montana e dei servizi forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del codice di procedura penale. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
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